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Legge 53 2000: che cosa prevede? Chi può usufruire dei congedi previsti?

La Legge 53 del 2000 descrive e disciplina il congedo per gravi problemi famigliari.

Per famiglia si intende il coniuge, figli legittimi, legittimati o adottivi, e genitori e suoceri, generi o nuore, fratelli, sorelle e cognati. Rientrano, dunque, tutti i componenti di primo grado conviventi e non.

La legge protegge quindi i lavoratori fornendo congedi retribuiti in caso di decesso di un famigliare, o grave infermità dello stesso. Il lavoratore, quindi, può richiedere un permesso in caso di questi problemi, consegnando la documentazione comprovante l’evento al datore di lavoro. Il datore di lavoro provvederà a consegnare la documentazione all’INPS.

Nel caso di famigliari oltre al primo grado, o di coppie di fatto, il congedo può essere comunque richiesto dal lavoratore, anche se in questo caso si tratta di un permesso non retribuito.

Legge 53 del 2000: chi può usufruirne e chi emette la certificazione

La legge 53 del 2000 si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, con contratto attivo e in regola. Disciplina i congedi per motivi famigliari gravi, e concede fino a tre giorni di permesso. Questi vengono retribuiti in caso di morte o grave infermità del famigliare di primo grado, e non retribuiti se si tratta di un convivente, o di un famigliare fino al terzo grado. In questo secondo caso, tra le motivazioni sono ammesse anche situazioni di grave disagio in cui incorre il dipendente (come per esempio patologie acute o croniche).

La certificazione di avvenuto evento deve essere emessa da un addetto del servizio sanitario nazionale. In caso di decesso, può essere consegnato anche il certificato di morte del famigliare. La certificazione di avvenuto evento è parte fondamentale per ottenere il congedo, e deve riportare anche data e luogo di fatto accaduto. Senza la documentazione, infatti, il lavoratore non potrà usufruire del congedo, ed una sua assenza dal lavoro verrà ritenuta come immotivata.

Il lavoratore, per risolvere il grave problema famigliare ha diritto a tre giorni lavorativi di congedo all’anno, da usufruire entro sette giorni dall’evento.

Come vengono concessi i tre giorni di congedo

I giorni di congedo vengono concessi direttamente dal datore di lavoro, purché il dipendente consegni una documentazione di avvenuto evento entro cinque giorni dal suo rientro. Senza questa documentazione il congedo viene definito come assenza ingiustificata dal lavoro.

Sarà il datore stesso, a consegnare a fine mese all’INPS tutta la documentazione.

I tre giorni sono concessi una sola volta nell’arco di un anno, e devono essere usufruiti entro massimo sette giorni dal grave problema famigliare.