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Atto costitutivo associazione: che differenza c’è con lo statuto? Ha dei costi?

Una delle materie universitarie più difficili da studiare in alcune occasioni, e per alcune persone, è Giurisprudenza.

Essa non è solo uno studiare le leggi per diventare avvocati, ma permette anche di diventare un giudice ed eseguire le sentenze o anche un Pubblico Ministero, una figura essenziale durante le udienze in tribunale.

Quello però che occorre saper anche fare è studiare e valutare se si può azionare l’atto costitutivo associazione al posto del normale statuto.

Ecco che differenza c’è tra le due azioni e se hanno dei costi entrambi.

Che differenza c’è con lo statuto?

L‘atto costitutivo è un importante documento, un attestato ed un certificato che permette ad un’organizzazione nuova e nata da poco, grazie ai nuovi soci, di formalizzare la costituzione della nuova associazione definendone le caratteristiche principali e le regole che bisogna eseguire per fare in modo che essa funzioni.

Lo statuto, invece, è un atto giuridico che riguarda l’organizzazione di uno stato e anche l’ordinamento di una nuova associazione, istituto oppure ente, in ogni caso ne deve garantire i principi fondamentali scritti e firmati da tutti i soci che ne fanno parte.

Quest’ultimo però dev’essere contenuto in allegato all’atto costitutivo dell’associazione e, come scritto prima, dev’essere firmato da ogni componente nuovo dell’associazione nata e nuova facendo in modo che essi diventino soci e che sono presenti al momento della redazione del contratto.

Questo documento deve inoltre riportare tutte le generalità per poter fare in modo che si sia un rapporto equo tra le persone che ne fanno parte e che non ci sia alcuna distinzione, che sia di sesso oppure di nazionalità, e disorganizzazione tra di loro.

L’atto in sé dev’essere redatto da un notaio in forma scritta, e deve contenere le seguenti informazioni:

  • diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;
  • indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede;
  • norme relative all’estinzione dell’ente
  • denominazione dell’ente;
  • norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
  • devoluzione del patrimonio.

Bisogna anche aggiungere che per poter beneficiare del regime di fiscale, previsto solo per alcune tipologie di Associazioni, sia l’atto costitutivo che lo statuto, devono contenere alcune  direttive che possono riguardare:

  • il voto a tutti gli associati per modifiche allo statuto e ai regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;
  • le non trasferibilità della quota o del contributo associativa, tranne per casi di cui si tratta della morte di un socio;
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente – in caso di scioglimento per qualsiasi causa – ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
  • l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
    la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
  • i criteri di ammissione ed esclusione di alcuni soci;
  • la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o dei partecipanti;
  • la non rivalutazione della quota o contributo associativo;
  • la disciplina uniforme del rapporto associativo con lo scopo di garantire la sua effettività e il diritto delle regole per le convocazioni assembleari;
  • le relative deliberazioni e i bilanci o rendiconti;
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione;

Ha dei costi?

Per formare una qualsiasi nuova formazione, e registrarla come ufficiale e valida, è prevista un’imposta di circa 200 €, con l’aggiunta anche della marca da bollo, quella da 16 € che deve essere presente ogni 4 pagine.

Il contratto dell’atto costitutivo e lo statuto poi devono essere consegnati in copia ad ogni socio e anche al notaio che li ha aiutati a formare il documento.