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Astensione facoltativa scuola: ecco chi può richiederla e cosa comporta

L’astensione facoltativa dalla scuola può essere richiesta da quegli insegnanti che hanno appena avuto un figlio. Si tratta di un congedo parentale scolastico prolungato, ovvero dedicato a chi ha già usufruito dei primi sei mesi obbligatori. Questo periodo è del tutto facoltativo, e quindi non retribuito.

In parole semplici, la madre o il padre che svolgono la mansione di insegnante, che hanno già usufruito del congedo parentale obbligatorio di sei mesi, possono prolungare in modo del tutto facoltativo il periodo di maternità di altri cinque mesi, preservando comunque il posto di lavoro. Tuttavia, rinunciano alla retribuzione per quel periodo di tempo.

Astensione facoltativa dalla scuola e congedo di maternità: le differenze e di cosa si tratta

L’astensione facoltativa della scuola non è altro che un prolungamento del congedo di maternità, richiedibile sia dal padre sia dalla madre.

Tuttavia, ci sono delle norme che regolamentano questo particolare periodo, in modo da tutelare il neogenitore, ma anche l’istituzione scolastica.

Congedo parentale: facciamo chiarezza

Il congedo parentale è un periodo pari ad un massimo di undici mesi richiedibile o dalla neomamma, o dal neopapà, per crescere il piccolo appena nato.

Durante il primo periodo, pari a sei mesi, il lavoratore ha il diritto di preservare il suo posto di lavoro, e quindi di essere eventualmente sostituito solo per questo determinato periodo, mantenendo allo stesso tempo la sua retribuzione.

La retribuzione prevede un compenso del 100% dello stipendio per i primi trenta giorni di congedo, e una retribuzione pari al 30% dello stipendio per i successivi 5 mesi.

Questo primo periodo è obbligatorio, e può essere richiesto entro il sesto anno di età del bambino.

Astensione facoltativa dalla scuola

Terminato il primo periodo di congedo parentale, il lavoratore ha la possibilità di prolungarlo per altri cinque mesi. Può essere richiesto per qualsiasi motivo, sia che vi siano motivi gravi per la salute del bambino, sia che questi non sussistano.

Anche in questo caso il lavoratore preserva il proprio posto di lavoro senza riserve, e viene sostituito solo per questo determinato periodo di cinque mesi.

L’astensione, tuttavia, non viene retribuita. Il neogenitore, infatti, mantiene il suo posto di lavoro, ma rinuncia completamente alla retribuzione al fine di crescere il figlio.

Terminati questi cinque mesi di astensione, l’insegnante potrà riprendere il proprio lavoro, ricominciando dalla stessa posizione che aveva prima del congedo parentale. Dopo la ripresa lavorativa, lo stipendio proseguirà ad essere lo stesso che percepiva prima del congedo parentale.