In diritto quando si parla del Codice della Stada, abbrevviato con la sigla Cds, si ci riferisce a una serie di regole specifiche che sono state emanate per disciplinare la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei pedoni e animali quando utilizzano la strada. Inoltre bisogna anche tenere conto che ogni Stato del mondo queste normative sono diverse, in quanto il contenuto, l’esecuzione e l’attuazione delle stesse sono date sia dall’ordinamento giuridico interno sia dagli accordi internazionali.
Ma nel nostro in Italia cosa afferma l’Art. 205 del Cds? In questo articolo ci occuperemo di spiegare tutto ciò che occorre sapere.
Cosa afferma l’Art. 205 del Cds
L’Art. 205 del Cds è stato emanato con il Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 e si riferisce alla normativa che regolamenta l’Opposizione innanzi all’attività giudiziaria, testualmente l’Articolo afferma: Contro l’ordinanza-ingiuzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del pagamento, o di settanta giorni dalla stessa, se l’interessato risiede all’estero.
Tutto quello che c’è da sapere sull’Art. 205 del Cds
Come abbiamo potuto capire citando letteralmente l’Art. 205 del Cds questo prevede riche qualora si riceva una sanzione amministrativa la persona interessata, entro e non oltre il periodo di tempo stabilito dalla Legge, può presentare un ricorso rivolgendosi al Giudice di Pace, ovvero più precisamente se il prefetto dovesse rigettare il verbale presentato per mezzo del ricorso allora la persona interessata, entro e non oltre i trenta giorni da quando ha ricevuto la notifica, può contestare il rigetto rivolgendosi al Giudice di Pace. Inoltre all’interno del nuovo ricorso dovranno essere specificate sia le rimostranze che riguardano la contestazione del verbale, sia quelle di riferimento alla contestazione prefettizia, un’altra informazione utile da segnalare è che in base alla Legge 742/1969 in caso il ricorso dovesse essere presentato a cavallo tra il 1° di Agosto e il 15 Settembre questo sarà soggetto al periodo di sospensione feriale.
Le motivazioni per cui è possibile contestare l’ordinanza prefettizia solitamente sono due, nel primo caso per la ricezione della notifica oltre i termini, ovvero qualora il Prefetto da quando riceve la notifica ha disposizione 280 giorni, ridotti a 180 invece se il ricorso è stato indirizzato alla polizia municipale, per varare l’ordinanza e consegnare l’atto nell’arco dei successivi 150 giorni, quindi nel caso i tempi preposti non vengano rispettatti bisognerà considerare il ricorso come approvato tramite il silenzio assenso, mentre l’ordinanza consegnata in ritardo potrà essere soggetta ad annullamento. Nel secondo caso invece se l’ordinanza è priva di motivazione, ovvero qualora il Prefetto non esponga sull’ordinanza le motivazioni che ne avvalorino il rigetto questo dovrà essere considerata nulla.